Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Regime di autorizzazione speciale per talune sostanze incluse nella tabella I di cui all'articolo 14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto previsto dal presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di cannabis indica e delle altre sostanze e proditti inclusi nella tabella I di cui all'articolo 14 ai sensi del comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo 14. In particolare, la coltivazione di cannabis indica per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le disposizioni attuative del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze e dei prodotti di cui al comma 1.
      3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega, commercia, controlla cicli di produzione o materie prime, custodisce, distribuisce, importa, esporta od organizza il transito delle sostanze e dei prodotti di cui al comma 1 senza ottemperare alle disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 1-bis, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 73».